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Capitolo 1 - Aspetti medico - legali

David A. Halsey, MD

V. Standard di comunicazione

A. Varia da stato a stato

B. Due standard per la valutazione dell'adeguatezza della comunicazione

  1.  Standard professionale o del medico ragionevole - Basata sulla prassi abituale nella comunità medica per la comunicazione con i pazienti (più comune).
  2.  Standard del punto di vista del paziente - Basata su quanto una persona ragionevole, nella posizione del paziente, avrebbe desiderato sapere in circostanze analoghe.
  3.  Generalmente sono fornite maggiori informazioni con lo standard del punto di vista del paziente, piuttosto che con le norme relative allo standard professionale o del medico ragionevole.

 C. Elementi del consenso informato

  1.  Diagnosi dichiarata
  2.  Natura della condizione o della patologia che richiede un intervento medico o chirurgico
  3.  Natura e scopo dei trattamenti o delle procedure raccomandati
  4.  Rischi e potenziali complicanze associate ai trattamenti o alle procedure raccomandati
  5.  Tutti le possibili terapie o procedure alternative prese in considerazione, compresa la possibilità di non fare nulla
  6.  Probabilità relative di successo del trattamento o della procedura in termini comprensibili al paziente.

Principali termini medico-legali (in ordine alfabetico)

1. Abbandono: Interruzione del rapporto medico/paziente da parte del curante senza un ragionevole preavviso all'assistito, qualora questi richieda l'attenzione del medico, e senza la possibilità di predisporre un adeguato proseguimento dell'assistenza o un follow-up.

2. Consenso informato: Il consenso è "pienamente informato" solamente quando il paziente conosce e comprende le informazioni necessarie per prendere una decisione informata in merito a un trattamento o a una procedura. Non vi è consenso informato qualora il trattamento o la procedura trascendano l'oggetto del consenso. Ad esempio, se il rischio associato alla modifica del trattamento o della procedura è sostanzialmente differente da quello contemplato dal paziente, la corte può ritenere insufficiente il consenso informato originario. In alcune circostanze vanno applicate norme speciali di consenso informato: emergenze mediche, situazioni che vedano coinvolti minori e rare evenienze nelle quali l'autorizzazione al trattamento o alla proceduta sia fornita da una corte.

3. Danni: Denaro ottenibile per ordine giudiziario dalla parte lesa che sostiene il danno, la compromissione fisica o la perdita relativa alla propria persona o a proprietà come conseguenza di un atto accidentale, intenzionale o negligente, di altri. I danni possono essere raggruppati in due tipi principali: compensatori e punitivi.

  • I danni compensatori servono a rimborsare la parte lesa del danno subito, e nulla più. Questi possono essere suddivisi in danni economici, non economici e speciali.
  • I danni economici comprendono una stima delle entrate perdute, passate e future, dalla parte lesa e dai familiari interessati, e tutti i costi associati alla disabilità residua del paziente.
  • I danni non economici comprendono quelli intangibili derivanti da atti negligenti, come sintomi dolorosi, disfunzioni, deturpazioni e interferenze con l'ordinario piacere esistenziale.
  • I danni speciali sono le perdite effettive che la parte lesa ha dovuto sostenere di tasca propria, quali le spese mediche, quelle per la riabilitazione e i mancati guadagni durante il trattamento e la convalescenza.
  • I danni punitivi sono conferiti per punire un imputato che abbia agito in maniera malevola o imprudente, trascurando i diritti della parte lesa.

4. Dovere è l'obbligo del medico di assistere il paziente in modo coerente con la qualità assistenziale fornita da altri curanti, nella cura di una particolare condizione del soggetto.

5. Frode è l'inganno intenzionale o la dichiarazione mendace che un individuo sa essere falsa (o non crede vera) e che compie ugualmente, sapendo che tale inganno potrebbe arrecare benefici non autorizzati per se stesso o per altre persone.

6. Malpractice: Nel caso di un medico, l'incapacità di fornire il grado di assistenza e le competenze che un medico o un chirurgo con la stessa specializzazione offrirebbe in circostanze analoghe (negligenza professionale).

7. Negligenza: Nei casi di malpractice medica, una causa legale intentata per l'incapacità del medico imputato di fornire quel grado di diligenza e assistenza che un medico mediamente qualificato, operante nella stessa branca specialistica dell'imputato, avrebbe offerto in una situazione analoga, e che ha portato alla violazione del dovere legale che impegna il medico nei confronti del paziente provocando, con nesso d'imminenza, un danno che la legge riconosce come meritevole di compenso (danni).

8. Nesso di causalità: Nesso causale tra l'atto o l'omissione dell'imputato e il danno sofferto dalla parte lesa; per provare la negligenza la parte lesa deve dimostrare la causalità del danno provocato dall'imputato.

9. Onere della prova: Generalmente è responsabilità dell'attore dimostrare uno o più fatti nelle controversie relative a problemi sorti tra le parti in causa.

10. Res ipsa loquitur ("I fatti parlano da soli"): Una dottrina invocabile nelle cause per negligenza quando la parte lesa non ha evidenze dirette di tale imputazione, ma il danno stesso porta a far dedurre che non si sarebbe potuto verificare senza un atto di negligenza. Solleva una deduzione di negligenza da parte dell'imputato ribaltando l'onere della prova, tanto che l'imputato deve produrre evidenze di non aver compiuto azioni negligenti.


   

MODULO 1:
CONOSCENZE FONDAMENTALI

MODULO 2:
COLONNA VERTEBRALE